Responsabilità dell’agente verso i comportamenti dei collaboratori
Redazione • 3 settembre 2018
Numerose sentenze della Cassazione hanno considerato applicabili gli articoli 1228 e 2049 del codice civile per giustificare un recesso per giusta causa da un rapporto di agenzia assicurativa, a fronte di frodi realizzate da un subagente assicurativo, stante il dovere di vigilanza dell’agente assicurativo che avrebbe dovuto controllare il suo collaboratore, in modo da evitare il verificarsi delle truffe successivamente accertate.
In particolare nelle suddette sentenze sono stati affermati i seguenti principi di diritto, che sono applicabili anche agli agenti di commercio:
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«Decisamente dalla parte degli agenti»
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