Se le mandanti non versano i contributi Enasarco

Redazione • 22 gennaio 2019
Di Usarci Marche

Molti agenti nel controllare i versamenti dei contributi Enasarco spesso trovano delle sorprese: qualche mandante può averli omessi in tutto o in parte.

 

Ecco cosa dice la legge, ai sensi dell’ art.7 della L.12/73: «Il preponente è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell’agente» e ciò in conformità a quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento Enasarco attualmente in vigore per il quale: «l’obbligo di pagamento dei contributi è a totale carico del preponente, il quale è esclusivo responsabile del pagamento anche per la parte a carico dell’agente».
Ciò significa che l’Ente di Previdenza Enasarco ha titolo per richiedere il pagamento integrale dei contributi al solo preponente , al quale è però riconosciuto: «il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell’agente e del rappresentante di commercio».
La Legge 12/73 (e così anche pur con qualche differenza lessicale il Regolamento Enasarco attualmente in vigore) preciso tuttavia che tale diritto riconosciuto al preponente «deve essere esercitato all’atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi».
La norma ha lo scopo di disincentivare le ipotesi di mancata regolarizzazione contributiva e previdenziale, attraverso la sanzione della irrecuperabilità postuma dei contributi nei confronti dell’agente di commercio.
Nel caso di omessa regolarizzazione dell’agente presso l’Enasarco e di successivo recupero da parte dell’Enasarco dei contributi omessi nei confronti del solo preponente, un nostro associato si è visto richiedere dalla mandante la restituzione della quota parte dei contributi versati a carico dell’agente.
Con l’ interessante sentenza n.56  del 08/04/2014, la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato la richiesta della mandante e ha statuito che in caso di omesso regolarizzazione contributiva dell’agente presso l’Enasarco, la mandante perde il diritto di recuperare la parte del contributo a carico dell’agente, se non lo trattiene contestualmente al pagamento delle provvigioni cui si riferiscono i contributi stessi.
Quindi, la quota contributiva a carico dell’agente di commercio (50%) può essere trattenuta dalla mandante solo al momento in cui queste vengono pagate.
Le ditte mandanti che non osservano queste regole non possono quindi pretendere dagli agenti il rimborso del 50% dei contributi versati e, tanto meno trattenerli dalle provvigioni maturate e maturande successive alla cessazione del rapporto.
In tal caso, i contributi previdenziali rimangono completamente a loro carico e perdono il diritto di rivalsa degli stessi.

 


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