Diritto alle provvigioni.

Redazione • 24 novembre 2020

Le novità in merito al diritto dell’agente al pagamento delle provvigioni

Il mandato di agenzia è considerato un “contratto per la prestazione di servizi” ed è stato recentemente oggetto di interventi legislativi di natura comunitaria, che hanno modificato sensibilmente la disciplina dettata in materia dal codice civile (dall’art 1742 al 1753 c.c.).

Il principale diritto dell’agente rimane, ovviamente, quello relativo al compenso per l’attività principale svolta, cioè il riconoscimento alla provvigione, determinata in percentuale sull’importo lordo degli affari promossi.

Prima dei recenti interventi legislativi, l’agente aveva diritto alla provvigione esclusivamente per gli affari che avevano avuto regolare esecuzione (art. 1748 c.c) e per gli affari che non avevano avuto esecuzione per causa imputabile al preponente (art. 1749). Se l’affare aveva avuto esecuzione parziale, la provvigione spettava all’agente in misura proporzionale alla parte eseguita (art.1748 c.c.)

Giurisprudenza e dottrina, alla luce di tale normativa, avevano riconosciuto in capo all’agente il diritto alla provvigione non nel momento in cui risultava espletata l’attività di promozione del contratto, ma solo quando questo era stato accettato dalle parti e aveva avuto regolare esecuzione, ovvero, quando andava “a buon fine”.

In attuazione della Direttiva europea in materia di agenzia, il d.lgs. 15 febbraio 1999 n.65 ha innovato la disciplina codicistica, stabilendo che “ per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento” (nuovo art.1748 c.c .).

Inoltre “ salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione in base al contratto co ncluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico” (nuovo art.1748 ).

La novità rilevante consiste, pertanto, nel distrarre il diritto alla provvigione dal “buon fine” dell’affare. Presupposto necessario e sufficiente per il riconoscimento alla provvigione è, a questo punto, la conclusione dell’operazione o affare per effetto del suo intervento. Una novità di rilievo va segnalata anche relativamente alla prova della conclusione e del buon fine degli affari: è fatto preciso obbligo al preponente (art. 1749 c.c.) di informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare e di consegnargli un estratto conto delle provvigioni dovute non oltre l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’agente, inoltre, può esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate e, in particolare, un estratto dei libri contabili.

All’uopo, è importate ribadire che, dalla ricezione dell’estratto conto provvigionale l’Agente può contestare lo stesso entro il termine perentorio di 30 giorni; la mancata contestazione equivale ad accettazione, al pari – in via esemplificativa – dell’accettazione dell’estratto conto bancario.

La Cassazione, tuttavia, sul punto si è espressa ribadendo che tale termine assuma valenza, solo ed esclusivamente per gli affari inclusi nell’estratto conto provvigionale e non già per quelli omessi dalla Casa Mandante.

L’Agente, quindi, anche in pendenza di rapporto può richiedere l’acquisizione delle scritture contabili – ex art. 1749 c.c. – relative a tutti gli affari promossi sulla propria zona di competenza, al fine di verificare se Casa Mandante abbia omesso l’indicazione di taluni affari, promossi direttamente senza alcun riconoscimento provvigionale in favore dell’Agente.

Il mio consiglio, quindi, è quello non solo di archiviare gli estratti conto provvigionali (in particolare il primo, per avere traccia del dato di partenza all’inizio del rapporto ai fini della richiesta indennitaria ex art. 1751 cc.) ma anche quello di analizzare attentamente gli stessi al fine di muovere le debite contestazioni nei termini suindicati.

Avv. Stefano Fierro

www.avvocatostefanofierro.com

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