Cassazione: accolto ricorso in favore degli Agenti
Vincenzo Spagnuolo • 15 maggio 2019
di Redazione
La Corte di Cassazione con Sent. n.4226 del 13/2/2019, accogliendo il ricorso di un associato difeso dallo Studio Legale dell’ASARCO USARCI di Rimini ha posto fine ad una contestata interpretazione della legge che riguardava gli adempimenti connessi ai versamenti dei contributi previdenziali ENASARCO.
Succede piuttosto frequentemente che alcune aziende mandatarie non osservino i termini e le modalità di applicazione dei contributi previdenziali Enasarco, fino ad ometterne il versamento.
In questi casi, quali sono le possibili situazioni che l’Agente può trovarsi ad affrontare?
1) In pendenza di rapporto trattengono la parte del contributo di previdenza a carico dell’agente di commercio al momento del pagamento della fattura provvigioni ma non lo versano alla Fondazione .
2) In pendenza di rapporto non trattengono il contributo pur pagando regolarmente le provvigioni all’agente.
3) In pendenza di rapporto non pagano regolarmente in tutto od in parte le provvigioni ed ovviamente non trattengono neppure il contributo a carico dell’agente .
4) Cessato il rapporto non versano all’Enasarco i contributi che hanno trattenuto sulle provvigioni dell’agente oppure hanno omesso anche il pagamento delle provvigioni ed ovviamente in questo caso non hanno trattenuto neppure i contributi previdenziali a carico dell’agente.
In questa diverse fattispecie si determinano quindi violazioni del Regolamento ENASARCO che detta le modalità di ritenzione e versamento dei contributi previdenziali.
Con la citata sentenza la Cassazione termina le diverse interpretazioni e pone a carico delle mandanti inadempienti anche la parte di contributo previdenza dovuta dall’agente.
Ovviamente la situazione più problematica è se l’agente è ancora in rapporto con la mandante; in questo caso l’azienda è in condizione di trattenere dai crediti vantati anche la quota del contributo che non ha trattenuto al momento del pagamento delle provvigioni pregresse.
Non sarà più possibile per le mandanti rivalersi per la parte contributiva previdenziale a carico dell’agente .
«Decisamente dalla parte degli agenti»
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